Art. 7.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone ((o e' dato in locazione)) la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata da una sola di esse ((e dal locatario rispettivamente)) nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. ((1)) Il comproprietario ((o il locatario che hanno)) che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari ((o proprietario)) restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari ((e concedenti e locatori)) derivanti dalla concessione del beneficio.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'articolo unico) che "All'art. 7, primo comma, [...] dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o del proprietario".
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone ((o e' dato in locazione)) la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata da una sola di esse ((e dal locatario rispettivamente)) nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. ((1)) Il comproprietario ((o il locatario che hanno)) che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari ((o proprietario)) restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari ((e concedenti e locatori)) derivanti dalla concessione del beneficio.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'articolo unico) che "All'art. 7, primo comma, [...] dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o del proprietario".