Art. 22-quater. ((L'acquisizione di aree per i fini di cui all'articolo 22-bis e' di pubblica utilita' nonche' indifferibile ed urgente a tutti gli effetti di legge. In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'articolo 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.
La misura dell'indennita' di espropriazione e' determinata dall'ufficio tecnico erariale; l'indennita' e' corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.))
La misura dell'indennita' di espropriazione e' determinata dall'ufficio tecnico erariale; l'indennita' e' corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.))