Articolo 22 quater del Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79
Articolo 22 terArticolo 22 quinquies
Versione
16 agosto 1968
Art. 22-quater. ((L'acquisizione di aree per i fini di cui all'articolo 22-bis e' di pubblica utilita' nonche' indifferibile ed urgente a tutti gli effetti di legge. In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'articolo 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.
La misura dell'indennita' di espropriazione e' determinata dall'ufficio tecnico erariale; l'indennita' e' corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.))
Entrata in vigore il 16 agosto 1968
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