Art. 24. (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita) 1. Con l'atto di concessione di cui all' articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicita' che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicita' anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
2. Le imprese concessionarie di pubblicita' che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicita' anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .