Articolo 18 della Legge 6 agosto 1990, n. 223
Articolo 17Articolo 19
Versione
24 agosto 1990
>
Versione
8 settembre 2005
Art. 18. (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari) 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.
Entrata in vigore il 8 settembre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente