Art. 12. Presentazione della domanda - Art. 16, comma 1
Modalita' e requisiti 1. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneita', ai sensi dell' art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, devono presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, domanda di iscrizione in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, ed inoltrarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (vedi schema semplificativo - allegato B)
2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
residenza;
codice fiscale;
godimento dei diritti civili;
di non aver riportato condanne per i reati di cui all' art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992 ;
indirizzo della sede operativa;
tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.
3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalita' di cui all' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di godimento dei diritti civili;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;
d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilita' previste dall' art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992 .
I certificati di cui alle lettere a), b) e c) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione;
e) certificazione antimafia, ai sensi dell' art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 , modificato dall' art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , da richiedersi alla prefettura competente;
f) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento continuativo dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992 , in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo, per i cinque anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indichi altresi' l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;
g) dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , e con le responsabilita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che attesti l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992 , degli ultimi cinque anni precedenti il 13 marzo 1992;
h) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'uffico del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale "tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all' art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 ".
Note all'art. 12:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo della lettera c) del comma 2 e del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 7 della legge n. 55/1990 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 24 della legge n. 114/1977 si veda in nota all'art. 1.
- Per la tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 si veda in nota all'art. 1.
Modalita' e requisiti 1. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneita', ai sensi dell' art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, devono presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, domanda di iscrizione in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, ed inoltrarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (vedi schema semplificativo - allegato B)
2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
residenza;
codice fiscale;
godimento dei diritti civili;
di non aver riportato condanne per i reati di cui all' art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992 ;
indirizzo della sede operativa;
tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.
3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalita' di cui all' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di godimento dei diritti civili;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;
d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilita' previste dall' art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992 .
I certificati di cui alle lettere a), b) e c) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione;
e) certificazione antimafia, ai sensi dell' art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 , modificato dall' art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , da richiedersi alla prefettura competente;
f) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento continuativo dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992 , in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo, per i cinque anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indichi altresi' l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;
g) dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , e con le responsabilita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che attesti l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992 , degli ultimi cinque anni precedenti il 13 marzo 1992;
h) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'uffico del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale "tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all' art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 ".
Note all'art. 12:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo della lettera c) del comma 2 e del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 7 della legge n. 55/1990 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 24 della legge n. 114/1977 si veda in nota all'art. 1.
- Per la tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 si veda in nota all'art. 1.