Articolo 10 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 aprile 2011
>
Versione
12 settembre 2013
>
Versione
1 gennaio 2014
>
Versione
24 giugno 2014
>
Versione
12 novembre 2014
>
Versione
1 gennaio 2017
>
Versione
1 gennaio 2023
>
Versione
1 gennaio 2026
Art. 10. Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:


« 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi- menti coattivi 9 per cento Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento
»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)) .
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3 , ad eccezione delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 , e delle disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692 , e all' articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 . E' altresi' esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2 , 3 , 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , e successive modificazioni, all' articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e successive modificazioni, e all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e delle disposizioni di cui all' articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente