Articolo 15 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 14Articolo 16
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23 agosto 1927
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15 dicembre 1994
Art. 15. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))

Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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