Articolo 19 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 18Articolo 20
Versione
23 agosto 1927
Art. 19.

I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennita' spettanti per gli eventuali danni.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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