Articolo 10 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 9Articolo 11
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23 agosto 1927
Art. 10.

I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facolta' di esigere una cauzione.

Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilira' d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potra' dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sara' decisa dall'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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