Articolo 38 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 37Articolo 39
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23 agosto 1927
Art. 38.

Il Concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui e' stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario e' costituito custode della miniera ed e' tenuto a non fare piu' lavori di coltivazione mineraria, ne' a variarne in qualsiasi modo lo stato.

L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

In caso di inosservanza ne' ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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