Articolo 18 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
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Versione
23 agosto 1927
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Versione
15 dicembre 1994
Art. 18.

La concessione e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ((...))

Il decreto di concessione contiene:

a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;

e) l'ammontare del premio e delle indennita' eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16;

f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello State ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di L. 10, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all'ufficio delle ipoteche.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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