Articolo 40 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 39Articolo 41
Versione
23 agosto 1927
Art. 40.

Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

1° non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
2° non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 27.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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