Articolo 27 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 26Articolo 28
Versione
23 agosto 1927
Art. 27. null o tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

Indipendentemente dalla nullita' suddetta, il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti, dopo avere inteso l'Amministrazione militare.

Il decreto che autorizza il trasferimento e' registrato con tassa fissa di L. 10.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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