Articolo 34 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 33Articolo 35
Versione
23 agosto 1927
Art. 34.

La concessione scaduta puo' essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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