Articolo 16 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 15Articolo 17
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23 agosto 1927
Art. 16.

Il ricercatore e' preferito ad ogni altro richiedente, purche' il Ministro per l'economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneita' tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta, e un'indennita' in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennita' sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa e' di competenza dell'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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