Articolo 14 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 13Articolo 15
Versione
23 agosto 1927
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Versione
15 dicembre 1994
Art. 14.

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))

Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto e' disposto dall'art. 11.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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