Articolo 22 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 21Articolo 23
Versione
23 agosto 1927
Art. 22.

La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

L'iscrizione delle ipoteche e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente