Art. 3. ((Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente, si provvede con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
Con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.
In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443.))
Con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.
In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443.))