Art. 42.
Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritti all'ufficio delle ipoteche.
Dalla data dei decreti predetti, il concessionario e' esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.
Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritti all'ufficio delle ipoteche.
Dalla data dei decreti predetti, il concessionario e' esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.