Art. 51.
Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale e' punito con la multa non inferiore a L. 5000, oltre la confisca del materiale scavato.
Alla stessa penalita' e' soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dell'art. 12.
Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale e' punito con la multa non inferiore a L. 5000, oltre la confisca del materiale scavato.
Alla stessa penalita' e' soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dell'art. 12.