Articolo 51 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 50Articolo 52
Versione
23 agosto 1927
Art. 51.

Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale e' punito con la multa non inferiore a L. 5000, oltre la confisca del materiale scavato.

Alla stessa penalita' e' soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dell'art. 12.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente