Articolo 5 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 agosto 1927
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Versione
15 dicembre 1994
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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