Articolo 26 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 25Articolo 27
Versione
23 agosto 1927
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Versione
20 agosto 1955
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Versione
15 dicembre 1994
Art. 26.

Le miniere date in concessione devono essere tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, ((...)) sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

La facolta' di consentire la sospensione dei lavori spetta, alla stessa autorita' alla quale e' attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facolta' spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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