Articolo 33 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 32Articolo 34
Versione
23 agosto 1927
Art. 33.

La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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