Articolo 4 del Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85
Articolo 3Articolo 5
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29 febbraio 1992
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20 novembre 1992
Art. 4. 1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , modificato dall' art. 17 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell' art. 18 e 18- ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , non si applicano per il collocamento:
a) ((di valori mobilari emessi o garantiti dallo Stato)) o da uno Stato membro delle Comunita' europee;
b) di valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee;
c) dei titoli, diversi dalle azioni e dagli altri valori mobiliari ad esse assimilabili o che diano diritto all'acquisto di azioni o valori assimilabili, emessi da aziende e istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.".
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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