Art. 2.
L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della regione siciliana.
L'amministrazione regionale ha facolta' di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi dello Stato operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale. Uguale facolta' ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.
Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, ed al relativo arredamento.".
L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della regione siciliana.
L'amministrazione regionale ha facolta' di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi dello Stato operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale. Uguale facolta' ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.
Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, ed al relativo arredamento.".