Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76
Articolo 2Articolo 4
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3 aprile 1979
Art. 3.
Dopo l' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 , come sopra modificato, e' inserito il seguente articolo:
"La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in atto in servizio presso gli uffici trasferiti ai sensi del precedente articolo, in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relativo al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione siciliana.
Nell'ipotesi che dette norme non siano ancora state emanate il personale comandato, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, e' trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione ai sensi dell' art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 . Al personale trasferito alla regione e' fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.
In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero del lavoro viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.".
Entrata in vigore il 3 aprile 1979
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