Art. 9. Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione
e supporto ai Commissari 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta, i Commissari straordinari e i Commissari straordinari di liquidazione possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attivita' dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 .
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la quale sono stabilite le modalita' operative della collaborazione e le procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche a norma dell' articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , mediante applicazione di quanto disposto dall' articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 .
3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per l'anno 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.
e supporto ai Commissari 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta, i Commissari straordinari e i Commissari straordinari di liquidazione possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attivita' dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 .
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la quale sono stabilite le modalita' operative della collaborazione e le procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche a norma dell' articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , mediante applicazione di quanto disposto dall' articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 .
3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per l'anno 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.