Art. 2. Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale 1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nominato ai sensi del combinato disposto dell' articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , ((convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,)) e dell' articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , di seguito denominato «Commissario ad acta», entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, almeno ogni sei mesi, e' tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attivita' dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 . La verifica e' volta altresi' ad accertare se le azioni poste in essere da ciascun direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia amministrativa o gestionale. Il Commissario ad acta, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016 , a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonche' a risolverne il relativo contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale si estendono le disposizioni relative alle attribuzioni ed ai compiti dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma 6, nonche' all'articolo 5, comma 1.
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3 maggio 2019
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2 luglio 2019
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