Art. 32 Depositario e notificazioni
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario della presente Convenzione.
2. Nella sua qualita' di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
a) ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notifica di denuncia, conformemente agli articoli 29 e 31;
b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario della presente Convenzione.
2. Nella sua qualita' di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
a) ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notifica di denuncia, conformemente agli articoli 29 e 31;
b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.