Articolo 30 - Convenzione della Legge 14 gennaio 2013, n. 5
Articolo 29Articolo 31
Versione
30 gennaio 2013
Art. 30 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.

Entrata in vigore il 30 gennaio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente