Art. 6 Modalita' d'attuazione dell'immunita' degli Stati
1. Uno Stato attua l'immunita' degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinche' i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunita' dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.
2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato e' considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:
a) e' citato come parte nel procedimento; o
b) non e' citato come parte nel procedimento, ma il procedimento e' di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attivita'.
1. Uno Stato attua l'immunita' degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinche' i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunita' dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.
2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato e' considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:
a) e' citato come parte nel procedimento; o
b) non e' citato come parte nel procedimento, ma il procedimento e' di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attivita'.