Articolo 6 - Convenzione della Legge 14 gennaio 2013, n. 5
Articolo 5Articolo 7
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30 gennaio 2013
Art. 6 Modalita' d'attuazione dell'immunita' degli Stati

1. Uno Stato attua l'immunita' degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinche' i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunita' dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.
2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato e' considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:
a) e' citato come parte nel procedimento; o
b) non e' citato come parte nel procedimento, ma il procedimento e' di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attivita'.

Entrata in vigore il 30 gennaio 2013
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