Art. 18 Immunita' degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza
Anteriormente alla sentenza non si puo' procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:
a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
i) un accordo internazionale;
ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o
b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.
Anteriormente alla sentenza non si puo' procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:
a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
i) un accordo internazionale;
ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o
b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.