Art. 21 Categorie specifiche di beni
1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19 lettera c):
a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;
c) i beni della banca centrale o di un'altra autorita' monetaria dello Stato;
d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;
e) i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).
1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19 lettera c):
a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;
c) i beni della banca centrale o di un'altra autorita' monetaria dello Stato;
d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;
e) i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).