Articolo 1 del Decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1
Articolo 2
Versione
3 marzo 1992
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Entrata in vigore il 3 marzo 1992
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