Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 maggio 2007
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Versione
28 marzo 2009
Art. 4. (( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 GENNAIO 2009, N. 16 ))
Entrata in vigore il 28 marzo 2009
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