Art. 1. E' resa obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di eta' compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi, comunque, non prima di quindici giorni dallo svezzamento.
A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini alla unita' sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione.
Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.
A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini alla unita' sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione.
Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.