Articolo 1 dell' Ordinanza 20 febbraio 1988, n. 57
Articolo 2
Versione
4 marzo 1988
Art. 1. E' resa obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di eta' compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi, comunque, non prima di quindici giorni dallo svezzamento.
A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini alla unita' sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione.
Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.
Entrata in vigore il 4 marzo 1988
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