Art. 44.
(Ripartizione del compenso)
Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'articolo 45, sara' assegnato il 50 per cento ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:
direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50;
direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40;
direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36;
direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34;
direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28;
titolare di agenzia: coefficiente 24.
Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verra' corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coefficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente.
In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non puo' eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio.
Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non puo' superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe.
Il restante 50 per cento sara' ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.
(Ripartizione del compenso)
Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'articolo 45, sara' assegnato il 50 per cento ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:
direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50;
direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40;
direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36;
direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34;
direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28;
titolare di agenzia: coefficiente 24.
Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verra' corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coefficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente.
In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non puo' eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio.
Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non puo' superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe.
Il restante 50 per cento sara' ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.