Art. 34.
(Assegno di operosita')
Nel mese di luglio di ogni anno e' corrisposto un assegno di operosita' al personale in servizio presso le aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle
suddette aziende.
La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1 luglio-30
giugno.
I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono
superare le somme indicate nella annessa tabella C.
L'assegno di operosita' e' esteso al personale di pubblica
sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica. ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 16 novembre 1973, n. 728 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "a far tempo dal 1 luglio 1973 l'assegno di operosita', previsto dall' articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e' soppresso".
(Assegno di operosita')
Nel mese di luglio di ogni anno e' corrisposto un assegno di operosita' al personale in servizio presso le aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle
suddette aziende.
La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1 luglio-30
giugno.
I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono
superare le somme indicate nella annessa tabella C.
L'assegno di operosita' e' esteso al personale di pubblica
sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica. ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 16 novembre 1973, n. 728 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "a far tempo dal 1 luglio 1973 l'assegno di operosita', previsto dall' articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e' soppresso".