Articolo 29 - Allegato Disposizioni sulle competenze accessorie della Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Articolo 28Articolo 30
Versione
10 marzo 1970
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Versione
28 agosto 1993
Art. 29.
(Criteri di erogazione)


Il premio industriale di cui al precedente articolo 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali. ((13))
All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo e' incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura piu' favorevole.
Il premio industriale e' corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non e' inferiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.




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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 326 , convertito senza modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 425 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso e' dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza".
Entrata in vigore il 28 agosto 1993
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