Art. 39.
(Premio di cointeressenza al personale telefonico)
Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell' articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 . ((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ".
(Premio di cointeressenza al personale telefonico)
Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell' articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 . ((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ".