Articolo 38 - Allegato Disposizioni sulle competenze accessorie della Legge 11 febbraio 1970, n. 29
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Versione
10 marzo 1970
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Versione
3 giugno 1976
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Versione
6 febbraio 1981
Art. 38.
(Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale)


Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di una lingua estera, e' corrisposto un compenso speciale di lire duecentoventi per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonche' negli uffici internazionali in territorio metropolitano.
Lo stesso compenso giornaliero spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di una lingua estera, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonche' al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.
Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, e fino ad un massimo di lire, e' corrisposto un compenso suppletivo di lire novanta per ogni giornata di servizio prestato.
Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova. (6) ((11))



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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 ha disposto (con l'art. 4) che
"gli importi giornalieri dei Compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 38 dello allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , sono aumentati nella misura del cento per cento".

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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 4) che gli importi dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 38 dello allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e spettanti per ogni giornata di servizio prestato, sono aumentati, rispettivamente, a L. 1.000 (mille) per la conoscenza di una lingua estera ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima fino ad un massimo di tre.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1981
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