Legge 2 gennaio 1989, n. 12

Commentari0

    Giurisprudenza1

    • 1Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2004, n. 14355
      Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Rafaele - Presidente - Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere - Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IRNERIO s.p.a., in persona del Presidente SILVANO SEGRE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE FUNZI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SALA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ME RM, PA RA, AL EL, OR EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI …
       Leggi di più...
      • vincolo pertinenziale·
      • art. 1418 c.c.·
      • nullità parziale contratto·
      • art. 18 L. 765/67·
      • legge n. 122/89·
      • retroattività legge·
      • giurisprudenza Cassazione su parcheggi·
      • art. 1419 c.c.·
      • legge n. 47/85·
      • diritto reale d'uso

    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.
    • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 del trattato stesso.
    • Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.