Articolo 17 - Convenzione della Legge 8 luglio 1977, n. 487
Articolo 16Articolo 18
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21 agosto 1977
ARTICOLO 17.

Ogni Stato contraente potra', all'atto della firma, della notifica di cui all'articolo 18 o dell'adesione dichiarare:
a) che il libretto di famiglia internazionale sara' rilasciato soltanto se gli interessati lo richiederanno dopo che l'ufficiale di stato civile avra' richiamato la loro attenzione sull'utilita' di detto documento, e che nessuno altro libretto di famiglia potra' essere rilasciato;
b) che per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione il libretto di famiglia internazionale sara' rilasciato, soltanto se gli interessati lo richiederanno, preferendolo al libretto di famiglia nazionale in uso, dopo che lo ufficiale di stato civile avra' richiamato la loro attenzione sull'utilita' del documento internazionale;
c) che il libretto di famiglia internazionale non sara' rilasciato nell'intero suo territorio se non al termine di un periodo di tempo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e che durante tale periodo il libretto di famiglia gia' in vigore potra' ancora essere rilasciato;
d) che i figli adottivi non saranno menzionati nel libretto di famiglia internazionale;
e) che non applichera' l'articolo 13 o una delle sue disposizioni.
Entrata in vigore il 21 agosto 1977
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