Articolo 13 - Convenzione della Legge 8 luglio 1977, n. 487
Articolo 12Articolo 14
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21 agosto 1977
ARTICOLO

Il rilascio del libretto di famiglia internazionale non da' luogo a percezione di alcun diritto.
Lo stesso vale per l'apposizione delle annotazioni nel libretto.
Entrata in vigore il 21 agosto 1977
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