Articolo 19 - Convenzione della Legge 8 luglio 1977, n. 487
Articolo 18Articolo 20
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21 agosto 1977
ARTICOLO

La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della seconda notifica e avra' effetto da questo momento tra i due Stati che abbiano compiuto tale formalita'.
Per ogni Stato contraente che compia successivamente la formalita' di cui all'articolo che precede la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data della sua notifica.
Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Governo depositario ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore il 21 agosto 1977
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