Articolo 10 della Legge 19 giugno 1986, n. 289
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 giugno 1986
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Versione
1 luglio 1998
Art. 10. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.Lgs. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 3) che "Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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