Art. 53. (( 1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' dell'Istituto.
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.
3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita'.
7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 , in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato ))
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.
3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita'.
7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 , in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato ))