Articolo 47 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
Articolo 47Articolo 48
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17 luglio 2011
Art. 47-bis. (( 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. )) ((18))
Entrata in vigore il 17 luglio 2011
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