Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 settembre 1970
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Versione
28 marzo 1989
Art. 6. ((Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione))
I membri di cui ai precedenti numeri sono scelti dal consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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