Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
Articolo 34Articolo 36
Versione
8 settembre 1970
Art. 35.
Il comitato provinciale dell'istituto e' costituito con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Ai fini delle nomine, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede - sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nonche' dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo e' preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali - alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo tra i settori economici interessati all'attivita' dell'istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:
alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive nella provincia;
alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;
al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'istituto.
I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia.
Il decreto di costituzione del comitato provinciale e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Entrata in vigore il 8 settembre 1970
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